“Finto venditore” porta a porta: Attenzione
Come tutta Italia, anche il Molise non ha resistito alla vendita abusiva di pane “porta a porta”. Questo ovviamente non è un problema prettamente legislativo quanto di salute.
Già, perché non tutti i pani venduti “porta a porta” sono regolari dal punto di vista delle condizioni igienico sanitarie, ma cosa più grave, non tutti rispettano i canoni di qualità che da sempre contraddistinguono il “Pane”!
Non stiamo parliamo di intermediari che acquistano pane – legalmente – da un qualsiasi panificio per poi rivenderlo, torniamo sempre al solito discorso del pane non italiano, non fermentato e congelato di cui si hanno dubbi anche sulla provenienza del legno utilizzato per la cottura, venduto a prezzi stracciati rispetto alla media del settore. [see more: PANE LOW-COST: SAPETE COSA MANGIATE?]
Ma in merito, cosa prevede la legge?
La lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n.502 del 30 novembre 1998 che ha modificato e aggiornato la Legge n.580 del 4 luglio 1967 (pubbl. in Gazz. Uff. n. 189 del 29 luglio 1967).
Vediamo gli articoli salienti!
Articolo 14:
1- E’ denominato «pane» il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).
2 – Il prodotto di cui al comma 1 ottenuto da una cottura parziale, se destinato al consumatore finale deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione «pane» completata dalla menzione «parzialmente cotto» o altra equivalente, nonché l’avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l’indicazione delle relative modalità della stessa.
3 – Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal comma 2, l’etichetta dovrà riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché la menzione «surgelato».
4 – Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.
Articolo 24:
La vendita al pubblico del pane di qualsiasi tipo e specie può essere esercitata solo dagli esercizi che abbiano ottenuto la prescritta licenza di commercio, nella quale la voce «pane» sia indicata in modo specifico.
Fanno eccezione i grissini confezionati all’origine in involucri chiusi e sigillati e venduti in tali confezioni al consumatore.
[Le imprese con rivendita di pane non annessa al panificio sono tenute a farsi rilasciare dai produttori una distinta per ogni quantitativo e tipo di pane fornito, con l’indicazione dell’indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna, del tipo e della quantità del pane consegnato.]
[Tali distinte debbono essere tenute nella rivendita a disposizione degli agenti di sorveglianza fino ad esaurimento della vendita del pane cui si riferiscono].
Articolo 26:
Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all’esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento.
E’ vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purché vi siano le garanzie di cui agli articoli precedenti.
Secondo tale regolamento, la vendita “porta a porta” o la tentata vendita, in sé non è vietata se fatta rispettando l’iter sopraindicato.
Il problema sta proprio qui: possiamo essere certi del pane che acquistiamo dai “finti venditori porta a porta”?
A voi le conclusioni!
[fonte: http://www.ismea.it/flex/AppData/Redational/Normative/20010321000100044.pdf]
Il “Pane di Matrice” non smette mai di stupirci…
…tradizione dal 1966!